ARTICOLO
7.
(Rifiuto di esecuzione)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza puo' rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:
a) la materia sulla quale verte la domanda non e' materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
b) l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;
c) l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;
d) il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta.
2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente e ne indica i motivi.
(Rifiuto di esecuzione)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza puo' rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:
a) la materia sulla quale verte la domanda non e' materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
b) l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;
c) l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;
d) il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta.
2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente e ne indica i motivi.