Articolo 16 del Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 marzo 1992
Art. 16.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 19 MARZO 1993, N. 68
Entrata in vigore il 21 marzo 1992
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