Art. 21. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale 1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorita' di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali, nonche' attivita' preordinate al recepimento delle norme comunitarie;
c) attivita' preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;
d) attivita' finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualita' e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
h) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;
l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;
n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
p) studio e monitoraggio dei mercati postali.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (5).
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso (6);
d) la determinazione del “prezzo
accessibile” deve prevedere l'orientamento ai costi
in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza.
5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali, nonche' attivita' preordinate al recepimento delle norme comunitarie;
c) attivita' preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;
d) attivita' finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualita' e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
h) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;
l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;
n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
p) studio e monitoraggio dei mercati postali.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (5).
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso (6);
d) la determinazione del “prezzo
accessibile” deve prevedere l'orientamento ai costi
in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza.
5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».