Articolo 3 del Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
Articolo 2Articolo 4
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Art. 3. 1. ((Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.)) ((4)) 2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione ((...)) del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; ((4)) c) ((il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario";)) ((4)) d) ((ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:))
1) ((all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;))
2) ((all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;))
3) ((a criteri di qualita' specifici, previsti dalla normativa europea;)) ((4)) e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
f) ((sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, e' consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;)) ((4)) f-bis) ((Per gli imballaggi contenenti quantita' nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;)) ((4)) g) ((ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;)) ((4)) g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele. (3)
3. ((Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.)) ((4)) 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 .

----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte". ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Entrata in vigore il 6 gennaio 2026
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