Articolo 7 del Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 aprile 2006
Art. 7. Abrogazioni e modificazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 , sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72 , secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni;
b) l'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. All' articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e succesive modificazioni, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 :
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-ter e l'art. 72 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificati dal presente decreto legislativo, con decorrenza indicata nell'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti). - 1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
3. (Abrogato).
«Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all' art. 127 del codice di procedura penale , salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell' art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall' art. 550 del codice di procedura penale .».
- L' art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ) soppresso dal presente decreto legislativo con decorrenza indicata dall'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Designazione del pubblico ministero».
- Si riporta il testo dell'art. 109 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 109 (Supplenza di magistrati del pubblico ministero). - In caso di mancanza o di impedimento :
del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica, ove non sia stato nominato un vicario regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.».
Entrata in vigore il 4 aprile 2006
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