Articolo 5 del Decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 4
Articolo 4
Versione
24 gennaio 1948
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI - PELLA - GONELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 108. - FRASCA
Entrata in vigore il 24 gennaio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente