Articolo 7 del Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73
Articolo 4 bisArticolo 5
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8 giugno 2017
Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 .
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 giugno 2017
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