Articolo 5 ter del Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73
Articolo 5 bisArticolo 5 quater
Versione
6 agosto 2017
Art. 5-ter. (( (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).)) (( 1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, e' autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unita' di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalita' giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Entrata in vigore il 6 agosto 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente