Articolo 1 del Decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346
Articolo 2
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2 luglio 1996
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20 agosto 1996
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.
2. Ai fini indicati nel comma 1, e' inviato nella "ex" Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.
(( 2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilita', obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne' interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilita' degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio ))
Entrata in vigore il 20 agosto 1996
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