Articolo 8 - Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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1 gennaio 2004
Art. 8
(Tutela della dignita' delle persone)


1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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