Articolo 6 - Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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1 gennaio 2004
Art. 6
(Essenzialita' dell'informazione)


1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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