Articolo 4 - Convenzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 14
Articolo 3Articolo 5
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21 gennaio 2006

Articolo 4
Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarieta', tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Entrata in vigore il 21 gennaio 2006
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