Articolo 17 - Convenzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 14
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 gennaio 2006
Articolo 17
Emendamenti
1 Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2 Ogni proposta di emendamento e' notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3 Ogni proposta di emendamento verra' esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verra' sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verra' trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avra' accettato successivamente, l'emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avra' informato il Segretario Generale di averlo accettato.


Entrata in vigore il 21 gennaio 2006
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