Articolo 11 - Convenzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 14
Articolo 10Articolo 12
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21 gennaio 2006
Articolo 11
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1 Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa puo' essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potra' ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonche' dei raggruppamenti di collettivita' locali o regionali, purche' gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4 L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinche' i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

Entrata in vigore il 21 gennaio 2006
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