Articolo 13 - Convenzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 14
Articolo 12Articolo 14
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21 gennaio 2006
Articolo 13
Firma, ratifica, entrata in vigore

1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
3 Per ogni Stato firmatario che esprimera' successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.


Entrata in vigore il 21 gennaio 2006
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