Articolo 8 - Convenzione della Legge 9 gennaio 2006, n. 14
Articolo 7Articolo 9
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21 gennaio 2006
Articolo 8
Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attivita' di ricerca in materia di paesaggio;
b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.


Entrata in vigore il 21 gennaio 2006
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