Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133 ))
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19 dicembre 1954
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22 dicembre 2008
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/1983, n. 1622Provvedimento: In conseguenza dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 n. 221, che ha innovato la precedente disciplina in materia, contenuta nello art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e nell'art. 1 della legge 22 novembre 1954 n. 1107, la distinzione tra farmacie di nuova istituzione e non di nuova istituzione non ha più alcun rilievo ai fini dell'attribuzione e della Determinazione dell'indennità di disagiata residenza prevista a favore di farmacisti titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali, facendo la nuova legge riferimento, ai predetti fini, ad un criterio distintivo basato soltanto sull'entità della popolazione del luogo dove è ubicata la farmacia.*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/1972, n. 725Provvedimento: Il secondo comma dell'art 1 della legge 22 novembre 1954, n 1107, che aumenta in favore delle farmacie rurali, il cui reddito sia inferiore al minimo tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la speciale indennita di residenza gia prevista dall'art 115 del tu delle leggi sanitarie, deve essere interpretato nel senso che la somma di lire trecentomila ivi menzionata costituisce la misura fissa di tale indennita, non gia nel senso che essa costituisca il limite massimo entro il quale possa essere determinato discrezionalmente in concreto l'importo dell'indennita stessa.*Leggi di più...
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