Articolo 10 - Statuto della Legge 10 febbraio 2005, n. 31
Articolo 9Articolo 11
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6 marzo 2005
Art. 10.
Il Comitato scientifico
E' costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Universita' o Centro di ricerca membro dell'ICRANET;
il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.
Entrata in vigore il 6 marzo 2005