Articolo 63 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 62
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29 gennaio 1929
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15 luglio 1931
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1 aprile 1998
Art. 63. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI - ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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