Articolo 20 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 19Articolo 21
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29 gennaio 1929
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17 agosto 1996
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1 agosto 1997
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1 aprile 1998
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15 gennaio 2000
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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