Articolo 23 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 22Articolo 24
Versione
29 gennaio 1929
>
Versione
8 agosto 1982
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516))
Entrata in vigore il 8 agosto 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente