Art. 2.
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Corea del Sud indicati nella lettera a) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 790/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera a) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla citata commissione con la raccomandazione n. 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' sospeso conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Corea del Sud indicati nella lettera a) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 790/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera a) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla citata commissione con la raccomandazione n. 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' sospeso conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).