Articolo 12 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
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20 maggio 2008
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28 aprile 2018
Art. 12. Statuto e amministrazione 1. ((1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita')) .
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ((dell'Organismo collettivo di difesa)) .
3. Lo statuto deve altresi' prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, ((...)) aventi i requisiti prescritti ((...)) ;
b) la nomina del collegio sindacale ((...)) ;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) ;
d) la riscossione dei contributi consortili che puo' essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a),b) ((...)) e d) del ((comma 3)) si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.
Entrata in vigore il 28 aprile 2018
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