Articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Articolo 12Articolo 12
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8 maggio 2004
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20 maggio 2008
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28 aprile 2018
Art. 13. Vigilanza (( 1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) .
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)) .
Entrata in vigore il 28 aprile 2018
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