Articolo 9 del Decreto-legge 30 giugno 1987, n. 257
Articolo 8Articolo 10
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1 settembre 1987
Art. 9. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 29 DICEMBRE 1987, N. 531
Entrata in vigore il 1 settembre 1987
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