Articolo 1 del Decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1980
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Versione
15 febbraio 1981
Art. 1.

La durata dell'applicazione delle disposizioni dell' articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , cosi' come modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e prorogata ((fino al 31 dicembre 1981))
Entrata in vigore il 15 febbraio 1981
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