Art. 2. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
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20 aprile 1996
20 aprile 1996
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- 1. Corte Cost., sentenza 18/07/1997, n. 242Provvedimento: […] Ad avviso della regione, poi, se dovesse attribuirsi all'art. 2 del sopravvenuto decreto-legge n. 65 del 1996, che nuovamente aveva prorogato al 31 dicembre 1995 il termine in esame, l'effetto di sanare, sotto il profilo indicato, il provvedimento impugnato, dovrebbe ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, per violazione dell'art. 77 della Costituzione e dell'art. 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto, prorogando con decreto-legge il termine già scaduto fino ad una data già trascorsa, si sarebbero illegittimamente regolati i rapporti sorti sulla base del precedente decreto-legge non convertito.Leggi di più...
- sent. 242/97 b. regioni in genere·
- fondamento costituzionale·
- principio di leale cooperazione tra stato e regioni·
- ambiti di applicabilita'.