Articolo 8 del Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78
Articolo 7Articolo 9
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15 febbraio 1922
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16 dicembre 2009
Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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