Articolo 8 del Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78
Articolo 7Articolo 9
Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78
Articolo 8 del Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78Abrogato
Versione 15 febbraio 1922
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/1938, n. 220
Massima: […] Le circolari, specie in materia collegata con la prassi amministrativa, come quella finanziaria, debbono essere prese in considerazione, per l'autorità loro propria, non però sino al punto di ritenerle vincolative, dovendo la legge essere sempre intesa secondo il suo contenuto obiettivo.
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