Articolo 22 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
Articolo 21Articolo 23
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3 aprile 2021
Art. 22. Stazionamento 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
Entrata in vigore il 3 aprile 2021
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