Articolo 9 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
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3 aprile 2021
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Versione
5 settembre 2023
Art. 9. Personale operante nell'area sciabile attrezzata 1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.
2. Il direttore delle piste:
a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso ((, salvo che tale attivita' non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni)) ;
f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1 ((, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI)) .
Entrata in vigore il 5 settembre 2023
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