Articolo 5 - Convenzione della Legge 23 marzo 1998, n. 87
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 aprile 1998
Art. 5.
Modalita' di intervento
L'assistenza sui luoghi della catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo e' fornita dalle squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione speciale, particolarmente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli della contaminazione radioattiva e chimica, pronto soccorso e soccorsi medici di emergenza, ricerca, salvataggio o sterramento. Le squadre di soccorso sono dotate dello speciale materiale previsto a tali fini.
Se necessario, l'assistenza sara' data con ogni altro mezzo appropriato.
Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea, lacustre o fluviale.
Entrata in vigore il 11 aprile 1998