Articolo 14 - Convenzione della Legge 11 luglio 2002, n. 170
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Versione
8 agosto 2002
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Entrata in vigore il 8 agosto 2002
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