Articolo 11
INTERESSI
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale casi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo, e sono pagati:
(a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriati, commerciali o scientifiche; o
(b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.
(segue art. 11)
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo degli interessi e:
(a) il debitore degli interessi e' il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; oppure
(b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, della banca centrale di detto altro Stato o da altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) di proprieta' di detto Governo da esso controllati.
Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 del presente articolo, a seconda dei casi, non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono ricomponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
INTERESSI
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale casi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo, e sono pagati:
(a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriati, commerciali o scientifiche; o
(b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.
(segue art. 11)
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo degli interessi e:
(a) il debitore degli interessi e' il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; oppure
(b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, della banca centrale di detto altro Stato o da altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) di proprieta' di detto Governo da esso controllati.
Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 del presente articolo, a seconda dei casi, non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono ricomponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.