Articolo 6 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
Articolo 5Articolo 7
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22 marzo 2007
Art. 6. Tutela dei rappresentanti dei lavoratori 1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
Entrata in vigore il 22 marzo 2007
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