Articolo 3 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 marzo 2007
>
Versione
4 settembre 2013
Art. 3. Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.
(( 2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro )) ((1)) 3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione gia' esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonche' fini d'informazione o espressione di opinioni.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data".
Entrata in vigore il 4 settembre 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente