Articolo 9 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
Articolo 8Articolo 10
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22 marzo 2007
Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
Entrata in vigore il 22 marzo 2007
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