Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.