Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194
Articolo 3Articolo 5
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11 novembre 2016
Art. 4. Potere sostitutivo 1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso del termine di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , o di quello eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' adottare i relativi atti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalita' di cui al comma 1, puo' delegare il potere sostitutivo di cui al medesimo comma 1 a un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attivita' oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto.
3. I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati previa diffida all'organo competente, al quale, in caso di inerzia, e' comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle amministrazioni pubbliche individuato ai sensi dell'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 4 :
- Per l' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si rimanda alle note alle premesse.
Entrata in vigore il 11 novembre 2016
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