Art. 11.
Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sara' tenuto all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennita' stabilite dagli articoli precedenti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1934, n. 401 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo il caso di particolari convenzioni piu' favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non e' computabile agli effetti della determinazione dell'indennita' di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell' art. 10 e dell' art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 ".
Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sara' tenuto all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennita' stabilite dagli articoli precedenti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1934, n. 401 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo il caso di particolari convenzioni piu' favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non e' computabile agli effetti della determinazione dell'indennita' di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell' art. 10 e dell' art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 ".