Articolo 17 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 dicembre 1924
Art. 17.


Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi piu' favorevoli all'impiegato e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne consenta la deroga consensuale.

Nel caso pero' in cui l'impiegato venga assunto in riguardo alla specialita' di una sua competenza tecnica, si potra', con patto speciale, stipulare l'obbligo di un piu' lungo termine di preavviso o di una indennita' maggiore di quella stabilita dall'art. 14 per il caso di risoluzione di contratto da parte dell'impiegato.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1924
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