Articolo 4 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
Articolo 3Articolo 5
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7 dicembre 1924
Art. 4.


Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovra' risultare da atto scritto.

Parimenti dovra' risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.

In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.

Il periodo di prova non puo' in nessun caso superare:

mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

mesi 3, per tutte le altre categorie di impiegati.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennita'.

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita' di servizio.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1924
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