Articolo 8 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
Articolo 7Articolo 9
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7 dicembre 1924
Art. 8.


L'impiegato non puo' trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.

E' obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma dl concorrenza sleale, ne' durante, ne' dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale.

Il principale, alla sua volta non potra' con speciali convenzioni restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di la' dei limiti segnati nel precedente comma.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1924
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