Articolo 5 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 dicembre 1924
Art. 5.


In mancanza di patto espresso l'impiegato ha diritto al pagamento della retribuzione convenuta entro termini in uso nella localita' ove ha sede l'azienda.

All'impiegato retribuito in tutto od in parte con provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi e' dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto, la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari, nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta provvigione sara' corrisposta soltanto per gli affari conclusi.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1924
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