Articolo 14 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 dicembre 1924
Art. 14.


Quando la disdetta sia data dall'impiegato, questi deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati nell'art. 10 ed in difetto deve pagare una indennita' corrispondente.

Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennita' gravante su costui.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1924
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