Articolo 4 del Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 marzo 1976
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Versione
5 maggio 1976
Art. 4. ((All'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' aggiunto il seguente comma:
"L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate "))
Entrata in vigore il 5 maggio 1976
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