Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , elevati dal 2,50% al 5% dall' art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354 , sono stabiliti nella misura del sei per cento. Nella stessa misura e' elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del predetto decreto.
L'interesse stabilito dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , richiamato dall' art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevato al dodici per cento.
L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.