Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Art. 27 (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima 1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. (R) 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 3. …
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