1 luglio 1931
16 dicembre 2010
Commentari • 117
- 1. Casi in cui si procede a porte chiuseAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
PARTE SECONDA Libro VII GIUDIZIO Titolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 472 c.p.p. […]
Leggi di più… - 2. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica: ordinanza di rigetto in merito alla richiesta degli imputati a presenziareAlessandro Continiello · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2014
[…] La Corte d'Assise, diversamente pronunciandosi, ha rigettato la richiesta-istanza con una motivazione che, come anticipato dagli organi di stampa, pone – secondo alcuni – una pietra miliare nella storia giudiziaria, regolando le modalità di deposizione in un processo penale che, per l'occasione, diventa “a porte chiuse” (nota: al di fuori dei casi già previsti dall'art. 472 c.p.p.) I Giudici, per rigettare la richiesta in merito alla presenza degli imputati (detenuti e non) presso il Quirinale, ove si deve svolgere inderogabilmente l'audizione del teste, hanno richiamato l'ipotesi prevista dall'articolo 502 sopra citato. […]
Leggi di più… - 3. Il dibattimento nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/
[…] Come si svolge il dibattimento L'udienza (art. 477 c.p.p.) è pubblica a pena di nullità (art. 471 co. 1 c.p.p.), fatte salve alcune eccezioni in cui si procede a porte chiuse (art. 472 c.p.p.). […]
Leggi di più… - 4. Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale: la Corte EDU condanna l'Italiahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Niente di tutto ciò sarebbe invece avvenuto nel caso italiano, nel quale peraltro – ricorda la Corte – la ricorrente avrebbe potuto approfittare di strumenti processuali atti a proteggerla, chiedendo di essere sentita in incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p. oppure che il procedimento si tenesse a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p. […]
Leggi di più… - 5. Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale: la Corte EDU condanna l'Italiahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Niente di tutto ciò sarebbe invece avvenuto nel caso italiano, nel quale peraltro – ricorda la Corte – la ricorrente avrebbe potuto approfittare di strumenti processuali atti a proteggerla, chiedendo di essere sentita in incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 c.p.p. oppure che il procedimento si tenesse a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/1979, n. 5573Provvedimento: In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, la mancata lettura in udienza della decisione del consiglio dell'ordine, come prescritto dall'art 472 cod proc pen, non determina, in difetto di espressa comminatoria di legge, nullita del procedimento medesimo.*Leggi di più...
- giudizi disciplinari·
- esclusione·
- avvocato e procuratore·
- azione disciplinare·
- nullita del procedimento·
- indebita duplicazione dell'esercizio dei poteri decisori del consiglio dell'ordine·
- deliberazione di apertura del procedimento disciplinare·
- violazione del diritto di difesa dell'incolpato e del diritto al lavoro·
- procedimento·
- sospensione dall'esercizio professionale disposta dal consiglio dell'ordine·
- esercizio·
- sindacato della corte di cassazione·
- decisione del consiglio dell'ordine·
- impugnazioni·
- giurisdizioni speciali (impugnabilita)
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1976, n. 2965Provvedimento: Il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio civile sospeso a causa di una pregiudiziale penale decorre dalla pubblicazione secondo il rito penale della sentenza con la quale la Corte di Cassazione abbia annullato i soli capi della sentenza che riguardano l'Azione civile, ossia dalla lettura del dispositivo in udienza (art 472 cod proc pen), poiche, nel caso di rigetto del ricorso, l'accertamento dei fatti - rilevante per il giudizio civile sospeso - e contenuto esclusivamente nella sentenza di merito che e stata impugnata, […]Leggi di più...
- condizioni·
- causa penale pregiudiziale·
- procedimento civile·
- prosecuzione del processo·
- dalla pubblicazione della sentenza di cassazione·
- decorrenza·
- sospensione del processo·
- termine semestrale per la riassunzione
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/1967, n. 29Provvedimento: Nell'ipotesi che la Corte di Cassazione, in Sede penale, annulli solamente le Disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'Azione civile, e rinvii la causa al giudice civile, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., il termine di un anno per la riassunzione davanti al giudice di rinvio decorre dalla pubblicazione secondo il rito penale della sentenza della Corte di Cassazione (art.392 cod. proc. civ.), ossia dal momento in cui del dispositivo di essa e stata data lettura in udienza (art.472 cod. proc. pen.). *Leggi di più...
- azione civile·
- cassazione (ricorso per)·
- giudizio di rinvio·
- cassazione e rinvio al giudice civile·
- termine·
- riassunzione·
- decorrenza·
- sentenza penale contenente pronunzie sull'azione civile·
- giudizio civile e penale (rapporto)·
- riproposizione in sede civile·
- termine per la riassunzione·
- impugnazioni civili
- 4. Corte Cost., sentenza 22/01/1976, n. 18Provvedimento: […] 1. - L'art. 500 del codice di procedura penale prevede la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace. Analogo adempimento non è invece prescritto per l'imputato considerato "assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto notizia dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunziato ad assistervi (artt. 427, secondo conima, e 497, secondo comma, c.p.p.) o sia stato allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434, terzo e quarto comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur materialmente assente, è tuttavia considerato dalla legge presente a tutti gli effetti, con la conseguenza che la notificazione della sentenza è sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo (art. 472, u.c., c.p.p.).Leggi di più...
- sent. 18/76. processo penale·
- notificazioni·
- diversita' di disciplina per l'imputato considerato "assente" (lettura in udienza del dispositivo)·
- notifica per estratto della sentenza all'imputato contumace·
- insussistenza·
- cod. proc. pen., art. 500·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- assunta violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione
- 5. Corte Cost., sentenza 02/02/1978, n. 11Provvedimento: […] La medesima questione, più puntualmente riferita all'articolo 472, terzo comma, c.p.p. (oltre che agli artt. 199, commi primo e terzo, e 500 c.p.p.), fu esaminata e dichiarata infondata dalla Corte con sentenza 136 del 1971; e ancora, proposta con riferimento al solo art. 472, terzo comma, c.p.p., fu dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 76 del 1973. Sempre identica questione fu proposta con riferimento, questa volta, al solo art. 500 c.p.p., in quanto prevede soltanto per il contumace, e non per l'assente volontario, la notificazione per estratto della sentenza;Leggi di più...
- sent. 11/78. dibattimento penale·
- rifiuto di partecipazione·
- assistenza all'udienza dell'imputato detenuto·
- dedotta violazione degli artt. 3 e 24 cost.