Codice di procedura penale-art. 561 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Versione
1 luglio 1931
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Versione
16 dicembre 2010
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/1984, n. 873Provvedimento: La presentazione di istanza di revisione della sentenza penale irrevocabile di condanna, a norma degli artt. 553 e segg. cod. proc. pen., non interferisce di per sè sull'autorità del giudicato penale nel procedimento civile od amministrativo (nella specie, procedimento disciplinare a carico di avvocato), secondo la previsione dell'art. 28 cod. proc. pen., ne' implica una causa di sospensione necessaria di detto procedimento civile od amministrativo (salva restando la sospensione facoltativa), atteso che l'istanza medesima non esclude gli effetti di quella sentenza, ciò verificandosi solo in conseguenza del suo annullamento da parte della Corte di Cassazione in esito allo "iudicium rescindens" (art. 561 cod. proc. pen.).*Leggi di più...
- sospensione facoltativa·
- ammissibilità·
- cosa giudicata penale·
- irrilevanza·
- effetti e conseguenze·
- sospensione necessaria del procedimento civile o amministrativo·
- presentazione di istanza di revisione della sentenza penale irrevocabile di condanna·
- giudizio civile e penale (rapporto)·
- esclusione·
- autorità in altri giudizi civili o amministrativi
- 2. Corte Cost., sentenza 06/12/1976, n. 234Provvedimento: […] Vero che nello stesso art. 543 cod. proc. pen. è prescritto (n. 3) che quando si tratti di sentenze rese in sede dibattimentale e poi annullate, il rinvio è disposto ad altro giudice diverso da quello che le ha pronunciate e che altrettanto è disposto (art. 561 cod. proc. pen.) in tema di rinvio a nuovo giudizio dopo l'accoglimento della istanza di revisione. […]Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- sent. 234/76 b. processo penale·
- non viola il principio della indipendenza del giudice·
- cod. proc. pen., art. 543, quinto comma·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.