1 luglio 1931
22 dicembre 1988
16 dicembre 2010
Commentari • 127
- 1. Giudice muta in corso di causa, sono utilizzabili le prove assunte?Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2019
- 2. Mutamento del giudice e rinnovazione dibattimentoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 23 febbraio 2022
[…] la richiesta può solo valere come sollecitazione del giudice ad attivare i propri poteri ex art. 507 c.p.p. se le parti non chiedono alcuna reiterazione di prova già assunta, o la reiterazione è stata chiesta ma rigettata in quanto superflua, o la reiterazione è divenuta impossibile, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura ex art. 511 c.p.p.; se le parti chiedono la reiterazione di prova già assunta, sono utilizzabili sia le dichiarazioni nuove sia quelle già presenti al fascicolo, suscettibili di lettura ex art. 511 c.p.p. se una parte rinuncia alla escussione di un teste, […]
Leggi di più… - 3. Anche le Sezioni unite si pronunciano sul principio di immutabilitàhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l'ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile». […]
Leggi di più… - 4. Le Sezioni Unite sul mutamento della composizione del giudice e la validità delle prove. (Cass. Pen., Sez. Un., 30 maggiohttps://dirittifondamentali.it/ · 29 ottobre 2019
L'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. Il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p., comma 2, degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.
Leggi di più… - 5. L’oralità ed immediatezza della decisione sono principi che ci possiamo ancora permettere?Dainelli Riccardo · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019
[…] 2) Quando può ritenersi validamente prestato il consenso alla lettura, ex art. 511 c.p.p., […] il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, […] Infatti, se è vero che la lettura ed utilizzazione dei verbali di prova già assunti è consentita quando la ripetizione dell'esame precedentemente svolto dinanzi al giudice in diversa composizione non abbia avuto luogo (art. 511 comma 2 c.p.p.) per mancanza di richiesta della parte che ne ha domandato l'ammissione (che evidentemente non ha interesse ad una nuova audizione ponendo domande a chiarimenti o nuovi interrogativi, […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10106Provvedimento: […] "possibilità di "motivi nuovi" nel decreto, di motivi nuovi S aggiunti" nella legge di conversione, riguardava soltanto il pronunciata in seguito a caso di "appello contro s e n t e n za 9 dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia", concerneva l ' a r t . nel 511 C.P.P. 1930 compreso саро relativo all'appello e non includeva quindi i motivi concernenti il ricorso per cassazione. Lo scritto deve essere dunque considerato solo quale memoria aLeggi di più...
- art. 585 cod. proc. pen·
- limiti·
- valutabilità·
- motivi nuovi presentati in detti procedimenti·
- esclusione·
- applicabilità ai procedimenti di cd. vecchio rito·
- norme di attuazione, coordinamento e transitorie (cod. proc. pen. 1988)
- 2. Corte Cost., sentenza 23/07/1987, n. 278Provvedimento: […] Posto infatti che l'art. 511 cod. proc. pen. trovava certamente applicazione nel giudizio innanzi alla Corte militare d'appello, esso era da applicare integrato con le norme della legge n. 742, dovendosi, in virtù del citato art. 3/7 della legge 180 del 1981, non ritenere operante nel giudizio di secondo grado l'esclusione di cui all'art. 1 della stessa legge n. 742. […]Leggi di più...
- sent. 278/87. termini processuali·
- sospensione nel periodo feriale·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- inapplicabilita' ai processi militari in tempo di pace