1 luglio 1931
19 dicembre 1972
16 dicembre 2010
Commentari • 45
- 1. Cassazione penale n. 15128/2018https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").
Leggi di più… - 2. Corte EDU, Petrella c. Italia: il dirompente incedere delle garanzie della vittima del reatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Per di più, si eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne: da quest'ultimo punto di vista, era invocata la previsione di cui all'art. 413 c.p.p., nonché veniva sollevato nuovamente l'assunto fondato sul potere del danneggiato di agire, ad ogni modo, in sede civile. […]
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[…] Per di più, si eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne: da quest'ultimo punto di vista, era invocata la previsione di cui all'art. 413 c.p.p., nonché veniva sollevato nuovamente l'assunto fondato sul potere del danneggiato di agire, ad ogni modo, in sede civile. […]
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[…] Per di più, si eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne: da quest'ultimo punto di vista, era invocata la previsione di cui all'art. 413 c.p.p., nonché veniva sollevato nuovamente l'assunto fondato sul potere del danneggiato di agire, ad ogni modo, in sede civile. […]
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[…] Per di più, si eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne: da quest'ultimo punto di vista, era invocata la previsione di cui all'art. 413 c.p.p., nonché veniva sollevato nuovamente l'assunto fondato sul potere del danneggiato di agire, ad ogni modo, in sede civile. […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 05/02/1987, n. 32Provvedimento: […] in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 413 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede la concessione di un termine a difesa in ipotesi di riunione di giudizi ex art. 45, nn. 1) e 4) c.p.p.". Secondo il giudice a quo, la mancata previsione legislativa della "possibilità di concedere un termine a difesa nel caso di riunione di procedimenti ai sensi dell'art. 413 c.p.p." vulnererebbe l'indicato precetto costituzionale, perché nelle ipotesi "come quella per cui è giudizio, nelle quali vi è rilevanza probatoria di atti acquisiti in un processo, […]Leggi di più...
- supposta conseguente impossibilita' di dilazione a fini di giustizia·
- riunione ex art. 45, nn. 1 e 4, c.p.p. intervenuta all'udienza dibattimentale·
- riunione di giudizi·
- non fondatezza della questione.·
- non prevista concessione di "termine a difesa"·
- sent. 32/87. giudizio penale (atti preliminari del)
- 2. Corte Cost., sentenza 27/06/1972, n. 117Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1970 dal pretore di Volterra nel procedimento penale a carico di Lippi Roberto, […] in via analogica, gli artt. 413 e 439 c.p.p., osservava che dette norme gli avrebbero consentito di valutare discrezionalmente l'opportunità di rimettere gli atti del procedimento al giudice competente per il reato più grave, […] Ma poiché l'ordinanza fa riferimento sostanziale agli articoli 413 c.p.p., […] Arbitrio e violazione del principio del giudice naturale ci sarebbero se il giudice potesse disporre la riunione dei giudizi fuori dei casi indicati negli artt. 45 e 413 c.p.p.; […]Leggi di più...
- reati e pene·
- condizioni·
- effetti·
- concorso di circostanze
- 3. Corte Cost., sentenza 05/04/1971, n. 73Provvedimento: […] A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, l'ordinanza afferma che situazioni identiche sarebbero disciplinate in modo irragionevolmente diverso ed affidate, circa il loro trattamento normativo, ad un dato processuale del tutto casuale, quale la riunione o meno dei procedimenti a carico della stessa persona: riunione che in certi casi potrebbe essere addirittura inibita (art. 413 cod. proc. pen.) e che, se non avvenuta, non importerebbe alcuna nullità (art. 50 cod. proc. pen.).Leggi di più...
- violazione dell'art. 3 cost.·
- revoca automatica in caso di condanna per delitto anteriormente commesso·
- infondatezza della questione.·
- sent. 73/71 b. reati e pene·
- sospensione condizionale della pena
- 4. Corte Cost., sentenza 07/07/1976, n. 154Provvedimento: […] Questa Corte, pronunciandosi per l'illegittimità dell'analogo divieto, prescritto dall'art. 164, quarto comma, c.p. per la sospensione condizionale della pena, ha affermato che determina una ingiustificata disparità di trattamento, e, pertanto, lede il principio di eguaglianza, la norma che consente al giudice di concedere tale beneficio "in favore di chi abbia commesso più reati in tempi diversi (tra i quali sussista connessione anche impropria: art. 45 c.p.p.) allorché si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 c.p.p.) e non... allorché la riunione non sia stata attuata o non è attuabile per le piu varie ragioni..." (sent. n. 73 del 1971).Leggi di più...
- violazione del principio di eguaglianza·
- analogia con altre norme gia' dichiarate illegittime·
- perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- sent. 154/76. reati e pene·
- divieto di concedere il perdono piu' di una volta·
- codice penale, art. 169, quarto comma·
- in determinate ipotesi determina una ingiustificata disparita' di trattamento
- 5. Corte Cost., sentenza 18/07/1973, n. 143Provvedimento: […] Si osserva, infine, che una dichiarazione di illegittimità costituzionale non importerebbe alcun inconveniente neanche a livello organizzativo: duplicazioni di iniziative potrebbero essere, infatti, da un lato prevenute con una informativa al dirigente da parte del singolo magistrato, dall'altro lato eliminate con i normali meccanismi processuali (art. 413 c.p.p.).Leggi di più...
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- r.d. 30 giugno 1941, n. 12, art. 38·
- sent. 143/73 b. ordinamento giudiziario·
- poteri del pretore dirigente·
- illegittimita' costituzionale in "parte qua".·
- sent. 143/73 a. ordinamento giudiziario·
- r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 38·
- giustificazione·
- legittimita'·
- violazione dell'art. 101, secondo comma, della costituzione·
- disciplina diversa di situazioni effettivamente disuguali·
- limiti. ordinamento giurisdizionale·
- conseguenze sulla titolarita' o meno dell'azione penale·
- limiti e natura delle funzioni del dirigente·
- magistrati che esercitano le loro funzioni in preture con unico titolare o con piu' magistrati